La Virtus Vecomp Verona informa che oggi pomeriggio (lunedì 19 agosto) aprirà la prevendita per il settore ospiti per la gara Virtus Verona – Padova di Domenica 25 agosto presso lo Stadio Gavagnin (Verona), calcio d’inizio ore 17:30. La capienza del settore ospiti è di 498 posti.

Gli accessi allo stadio apriranno alle ore 16:15. NON SARA’ POSSIBILE effettuale l’acquisto del titolo di ingresso il giorno della gara presso la biglietteria ospiti. Si raccomanda agli spettatori ospiti di arrivare con congruo anticipo per evitare possibili code all’ingresso. Per l’acquisto online o per avere qualsiasi informazione riguardo la vendita dei biglietti consultare il seguente link: https://www.diyticket.it/

I biglietti possono essere acquistati online al link sopra oppure, previa prenotazione online o al numero 06-0406 (orari: lun-ven 9-13 e 14-18), pagati in contanti e ritirati in tutti i Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole). Per localizzare i punti vendita più vicini: http://locator.sisal.com, servizio Do It Yourself.

PREZZI

Prevendita (prezzi comprensivi della prevendita): CURVA € 10

 


PERCORSI E PARCHEGGI

Per gli spettatori ospiti che intendessero arrivare allo stadio con mezzi propri, consiglio l’uso dell’autostrada, uscita Verona Est, all’uscita imboccare la tangenziale EST direzione “Verona”. Alla prima rotonda proseguire dritto seguendo l’indicazione “Verona Centro”. Proseguire poi sulla tangenziale e imboccare la TERZA uscita “MONTORIO – ROVERE’ Caserma G. Duca – Via Montorio”. All’uscita della tangenziale girare a destra, direzione “Verona centro” – “Borgo Venezia”. Al semaforo girando a sinistra si troverà l’ingresso del parcheggio ospiti.

L’indirizzo del parcheggio è Via Montelungo, 7 Verona; quello dello stadio è Via Montorio, 112 – Verona.


Per gli ospiti che non arrivano dalla autostrada ma dal centro città, il percorso da percorrere (nel rispetto dei divieti di transito apposti per la gara) è Via Del capitel, Via Banchette, Via Montelungo. (il navigatore indicherà “Via della Corte” come indicazione più veloce, ma Via Montorio è interdetta al traffico nei giorni di gara.


ACCESSO ALLO STADIO

A Verona i controlli sulla corrispondenza dei nomi sul titolo e documento sono molto severi e se si è effettuato il cambio nominativo si deve avere con sé la stampa del cambio effettuato.
È auspicabile avvisare, se in vostra possibilità, i vostri sostenitori, di arrivare con un buon anticipo per evitare possibili code all’ingresso dello stadio.

Di seguito si riporta la pianta schematica dello stadio con segnalato l’accesso dedicato agli ospiti con un punto blu, (lo stadio è quello evidenziato in giallo).

INTRODUZIONE STRISCIONI/MEGAFONO/STRISCIONI

Potranno essere introdotti all’interno dello stadio Gavagnin – Nocini solamente gli striscioni, bandieroni e scenografie preventivamente presentate ed autorizzate. Occorre compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito della società al seguente link e allegato alla presente mail

http://www.virtusverona.it/icatalog/16408/sottocategoria.html ed inviare il modulo compilato e gli allegati a slo@usvritusbv.it avendo attenzione di inserire un numero telefonico e mail per la ricezione della risposta o diniego che potrebbe arrivare anche in giornata festiva.

Si ricorda che la presentazione della domanda non dà automaticamente diritto all’affissione dello striscione nello stadio. Qualora per tale richiesta venga rilasciato il “nulla osta” dal G.O.S., esso verrà comunicato nei tempi tecnici e di legge.

Con la compilazione del modulo inoltre si accetta e autorizza la VIRTUSVECOMP al trattamento dei dati personali per uso organizzativo e ai fini di sicurezza nel rispetto della legge 675/96.

Si ricorda che unitamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • –  Fotografia digitale del documento d’identità;
  • –  Fotografia digitale dello striscione per esteso;
  • –  Certificazione di reazione al fuoco;

    La richiesta dovrà essere inoltrata alla mail slo@usvirtusbv.it secondo le modalità previste entro mercoledì 21/08/2019

    Uguale documentazione degli striscioni dovrà essere prodotta per eventuali coreografie.

 

DIVIETI
“Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti pericolosi per se o per gli altri, se non preventivamente autorizzati dagli steward, dalle Forze dell’Ordine Pubblico in servizio per la gara e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS)”

CODICE ETICO

In attuazione dell’Articolo 12 comma 10 del codice di giustizia sportiva.
Il presente CODICE ETICO, emanato dalla Virtusvecomp Verona s.r.l. Via Fleming 17 – 37135 Verona, (di seguito CODICE ETICO VIRTUS) è destinato ai sostenitori della Virtusvecomp Verona s.r.l. e si prefigge l’obiettivo di promuovere un tifo leale e responsabile.
La Virtusvecomp Verona s.r.l. è consapevole della necessità di assicurare il coinvolgimento dei propri tifosi e di quelli delle squadre avversarie, i quali insieme agli altri protagonisti dell’evento sportivo, devono garantire il sereno svolgimento della competizione, alla quale si deve partecipare con passione, per garantire il divertimento di tutti.
Il CODICE ETICO VIRTUS si prefigge quindi l’obiettivo di raggiungere, con il coinvolgimento e l’incitamento dei propri sostenitori, sia in casa che in trasferta, i migliori risultati sportivi e societari. Il CODICE ETICO VIRTUS è redatto in ottemperanza all’articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva e recepisce i contenuti e le finalità indicate nel PROTOCOLLO DI INTESA, sottoscritto il 4 agosto 2017, da parte di FIGC, CONI, Ministro dell’Interno, Ministro dello Sport, Lega di Seria A, Lega di Serie B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC e AIA.
Il CODICE ETICO VIRTUS detta ai propri sostenitori l’adozione di comportamenti improntati su principi di civiltà, educazione, correttezza, moralità, lealtà sportiva e responsabilità; prevede sanzioni per quei sostenitori che si dovessero rendere autori di comportamenti scorretti, atti a creare pregiudizio e nocumento alla società e/o ad altri sostenitori presenti nello stadio e nelle immediate vicinanze.
Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il Codice di Condotta e il Regolamento d’Uso, che costituiscono parte integrante e sostanziale dei rapporti contrattuali tra la Società e ciascun partecipante.
L’acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite della Virtusvecomp Verona s.r.l., o comunque l’accesso all’impianto presso cui si svolgono le gare della Virtusvecomp Verona s.r.l., comportano l’accettazione delle disposizioni del presente Codice e del Regolamento d’Uso vigenti, anche con riguardo alle misure ivi previste in caso di violazione, nonché l’impegno a rispettarne le relative previsioni.
Il presente Codice ed il Regolamento d’Uso sono pubblicati sul sito internet.
La tifoseria della deve agire e comportarsi secondo condotte che non siano in alcun modo lesive del nome e/o della reputazione della società e delle squadre avversarie, sia negli incontri disputati in casa che nelle partite in trasferta, oltre che negli spostamenti verso gli impianti sportivi e le città che ospitano l’evento agonistico.

 

In nessun caso, la pretesa di agire nell’interesse o a vantaggio della Virtusvecomp Verona s.r.l. può giustificare comportamenti non conformi alla normativa vigente, al Codice o al Regolamento d’Uso.
Il sostenitore della VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L., ed in genere i presenti alle partite della squadra, nel rispetto dei valori storici della società e del presente regolamento, devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alla lealtà sportiva o comunque all’ordinamento sportivo.

E’ assolutamente vietato:
a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);
b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati della Virtusvecomp Verona s.r.l. o di altre società, con l’obiettivo di alterare il risultato di una gara;
c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
d) richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati della Virtusvecomp Verona s.r.l. o di altre società, per l’ottenimento di indebiti benefici;
e) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto sportivo;
f) introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
g) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente;
h) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza, o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
i) svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata per i Sostenitori della Virtusvecomp Verona s.r.l.;
j) introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
k) introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni delle autorità competenti;
l) introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Virtusvecomp Verona s.r.l.; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
m) organizzare coreografie non autorizzate, ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Virtusvecomp Verona s.r.l.;
n) accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
o) tenere all’interno, o nell’area riservata esterna dell’impianto sportivo, comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della Società con riguardo a specifici settori dello Stadio (ad es., nella cd. “Tribuna Autorità” non sarà consentito l’ingresso o la permanenza a coloro che adotteranno un abbigliamento sportivo o comunque non adeguato al contesto);

 

p) occupare all’interno dell’impianto sportivo un posto diverso da quello assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società a seguito di consenso delle competenti autorità.
Coloro che commettono una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal presente regolamento.

Al fine di ulteriormente valorizzare il rispetto dei principi di correttezza e lealtà sportiva, e tenuto conto dell’esigenza di tutelare anche i propri diritti e interessi, la Virtusvecomp Verona s.r.l. si riserva la facoltà di sanzionare, secondo le modalità ed i termini appresso indicati, gli autori dei seguenti comportamenti, anche se posti in essere al di fuori dell’impianto sportivo o comunque in relazione a eventi diversi dalle gare della Virtusvecomp Verona s.r.l.:

q) manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza, o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui “social media” (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, per i Sostenitori della Virtusvecomp Verona s.r.l. Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.);

r) partecipazione o coinvolgimento in disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
s) partecipazione, accertata con sentenza dell’Autorità Giudiziaria, a fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;

t) illecita utilizzazione dei marchi di proprietà della Virtusvecomp Verona s.r.l. o di cui quest’ultima sia comunque licenziataria (ad es., indebita produzione e/o vendita di materiale con marchio Virtusvecomp Verona s.r.l.; ecc.);
u) illecita riproduzione di video, suoni, immagini, programmi, ecc., in violazione dei diritti d’autore della Virtusvecomp Verona s.r.l. (ad es., diffusione in diretta sui social media delle immagini di una gara sportiva, ecc.);

v) i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo; i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta;
z) l’introduzione e/o l’esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritti, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;

aa) qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio (ad es., gli steward), delle Forze dell’Ordine, ed in particolare qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, ecc.;
ab) introdurre nell’impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contundere, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità dei soggetti presenti nell’impianto;

ac) accendere e/o usare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile;
ad) lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo atti ad offendere o idonei a contundere;

ae) accendere fuochi all’interno dell’impianto sportivo;

 

af) introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell’evento;
ag) introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori;

ah) introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni;
ai) sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
al) arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
am) introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
an) accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;
ao) cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con la Virtusvecomp Verona s.r.l.;
ap) ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell’Ordine o il personale della Virtusvecomp Verona s.r.l. che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice di Condotta.
I tifosi della Virtusvecomp Verona s.r.l. e della squadra avversaria devono adeguarsi alle misure di sicurezza e di controllo disposte dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società per motivi di ordine pubblico incluse quelle riguardanti:
– l’incedibilità dei titoli di accesso allo Stadio;
– l’eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati;
– il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all’interno del settore loro dedicato;
– l’adozione di restrizioni per l’accesso allo Stadio.
In definitiva, il tifoso della Virtusvecomp Verona s.r.l. ed in genere quelli presenti allo stadio:
– devono supportare ed incitare la propria squadra con civiltà, educazione, correttezza, moralità, lealtà sportiva e grande senso di responsabilità;
– devono mantenere tale comportamento durante lo svolgimento delle partite di calcio casalinghe e in trasferta alle quali partecipi e, in generale, nel corso di ogni e qualsiasi evento organizzato dalla VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L.;
– devono astenersi dal porre in essere comportamenti offensivi di natura omofobica, sessuale, razziale o discriminatoria in qualsiasi forma (sia fisica che verbale o di altro tipo) consapevoli che qualsiasi comportamento di tal genere costituisce grave violazione dei termini e delle condizioni del CODICE ETICO VIRTUS;
– devono osservare i regolamenti d’uso degli impianti sportivi dove si recano, in casa e in trasferta, seguendo le indicazioni e le richieste del personale steward anche durante le fasi di accesso e deflusso;
– per tutta la durata di ogni evento, devono occupare il posto assegnato e non spazi diversi.
– devono rispettare il risultato sportivo conseguito dalla propria squadra sul campo;
– devono rispettare gli avversari sportivi e manifestare i propri sentimenti sportivi con senso civico, passione sportiva e rispetto dell’antagonista.
– devono evitare la violenza e la forza in ogni espressione per l’esternazione delle proprie idee.

 

– devono osservare scrupolosamente i principi tutti qui contenuti, consapevoli che il contravvenire ad essi porterà l’applicazione di tutte le sanzioni previste dal CODICE ETICO VIRTUS e dalle normative in vigore;
– consapevoli che lo stadio e/o l’impianto sportivo dove si recano per assistere alle partite e/o agli allenamenti sono un bene di terzi, pubblico e/o privato, devono rispettarlo ed utilizzarlo con cura ed senso civico;

– in occasione delle trasferte della propria squadra devono relazionarsi con il dipartimento SLO (Supporter Liaison Officer) della società, che provvederà ad istruirli ed assisterli per risolvere eventuali problemi che dovessero verificarsi all’atto dell’ingresso allo stadio, dello svolgimento dell’incontro e del deflusso successivo;

– al momento dell’acquisto dei titoli di ingresso (biglietti /o abbonamenti in casa e/o in trasferta) devono fornire alla Società i dati personali previsti dalla legge, impegnandosi, nel caso in cui la Virtusvecomp Verona s.r.l. lo richieda, a fornire anche dati aggiuntivi inerenti le modalità di viaggio da e verso i luoghi ove hanno svolgimento le gare della squadra; il tutto nel rispetto del D. Lgs Dlgs 196/2003 (Codice della Privacy) e delle normative europee, secondo quanto stabilito dall’Informativa sulla privacy del Club. I dati forniti verranno trattati solo per ragioni di sicurezza, non divulgati a terzi non autorizzati e saranno conservati presso la sede della Virtusvecomp Verona s.r.l..

Il presente CODICE ETICO VIRTUS si applica anche ai Fan Club Ufficiali della Virtusvecomp Verona s.r.l., che dovranno recepirlo nei loro statuti e regolamenti per accedere all’elenco dei Fan Club Ufficiali Virtusvecomp
SANZIONI

I sostenitori che contravvengono al CODICE ETICO VIRTUS e/o alle normative in esso richiamate saranno sanzionati dalla Società, oltre che dalle autorità competenti, e potranno essere espulsi dallo Stadio e/o essere destinatari di provvedimenti di divieto di accesso temporanei o definitivi.

In particolare, fatte salve le eventuali sanzioni civili e/o penali che dovessero essere irrogate per i fatti commessi, la Virtusvecomp Verona s.r.l. provvederà ad applicare, tenuto conto della natura e gravità dei fatti, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e dalla Circolare della F.I.G.C. del 08.05.2018:

a) diffida al rispetto del Codice di Condotta e/o del Regolamento d’Uso;
b) allontanamento dall’impianto anche in corso di gara;
c) sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o recesso dall’abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
d) rifiuto a contrarre per l’acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o per l’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.
La gravità della sanzione sarà corrispondente alla:
• intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento, ove verificabili;
• gravità della violazione;
• danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o alla Virtusvecomp Verona s.r.l. e/o a soggetti terzi;

• violazioni dello stesso tipo commesse e sanzionate nei tre anni precedenti (cd. recidiva);
• causazione di un pericolo effettivo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
• eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione. Le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura sopra prevista; nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste.
Nei casi di particolare tenuità del fatto, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione. In ogni caso restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. “DASPO”, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).
La VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L. si riserva il diritto di emettere un avvertimento scritto o vietare l’accesso allo Stadio a qualsiasi tifoso o altro soggetto che abbia violato il Regolamento di Accesso ed Uso dello Stadio, oltre che le norme ed i principi del presente CODICE ETICO.
I divieti di accesso allo Stadio, ed ogni altra sanzione, saranno comunicati in qualunque forma all’interessato: verrà indicata la natura della violazione, il riferimento alla norma violata e la durata del divieto medesimo, che potrà avere ad oggetto un numero fisso di partite o un periodo di tempo. Il provvedimento sarà adottato dal Dipartimento SLO della Virtusvecomp Verona s.r.l., entro 10 giorni lavorativi dalla partita in cui la violazione ha avuto luogo.
Il soggetto interessato può proporre ricorso avverso la sanzione nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, indirizzandolo allo SLO della Società, mediante raccomandata a/r o p.e.c. a SLO Virtusvecomp Verona s.r.l. Via Fleming 17 – 37135 Verona, PEC virtusvecomp.verona@legalmail.it: il ricorso deve avere forma scritta, contenere una puntuale e dettagliata descrizione dell’accaduto, in risposta alla ricostruzione accertata nella sanzione, indicando i punti specifici dei quali si chiede la modifica.
La presentazione del ricorso comporterà una revisione completa della controversia o dei punti specifici sollevati dall’interessato, che sarà condotta in modo indipendente ed imparziale dal responsabile della sicurezza.
La decisione verrà adottata entro 10 giorni lavorativi, salvo il maggior tempo necessario per lo svolgimento di ulteriori indagini; l’esito sarà comunicato all’interessato in forma scritta e sarà definitivo.
Il CODICE ETICO VIRTUS entra in vigore in data 01 luglio 2018.
Il CODICE ETICO VIRTUS è pubblicato in forma integrale nel sito http://www.virtusverona.it ed è redatto in armonia col REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO “CENTRO SPORTIVO GAVAGNIN-NOCINI” adottato dalla Virtusvecomp Verona s.r.l. disponibile sul sito http://www.virtusverona.it/icatalog/16109/sottocategoria.html

REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO

“CENTRO SPORTIVO GAVAGNIN-NOCINI”

Il presente regolamento è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, art. 1 e 1- septies.

Il Regolamento d’uso dello Stadio e di Comportamento del tifoso è volto a regolare l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo ove si svolge la gara, nonché il comportamento sugli spalti.

Definizioni:

  • Società Sportiva: si intende la società VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L.
  • Stadio/Impianto Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell’impianto denominato “CENTRO SPORTIVO GAVAGNIN-NOCINI” di proprietà del Comune di VERONA e in uso alla Società Sportiva, compresa l’area riservata esterna (ove presente).

Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare del biglietto si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del “regolamento d’uso” dell’impianto sportivo, reperibile per intero sul sito internet ufficiale di VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L. (www.usvirtusbv.it) e per estratto presso tutti i varchi di accesso all’impianto sportivo, e in particolare:

NORME COMPORTAMENTALI

5. L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “Regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore e comporta altresì l’accettazione di tutte le norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Istituzioni sportive, quali FIFA, UEFA, FIGC, Lega Calcio.

6. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro da parte del Prefetto della Provincia competente.

 7. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

8. Si ricorda che lo spettatore, in particolare, è tenuto a rispettare e seguire le seguenti norme comportamentali, divieti ed avvertenze.

9. Il titolo di accesso allo Stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento, attraverso il proprio sito www.usvirtusbv.it

10. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso.

11. Il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione e all’uscita dall’impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento.

12. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società Sportiva.

13. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l’acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulla persone e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione.

14. La modalità di accesso dei disabili sono stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento, e comunque attraverso accreditamento precedente all’evento presso la stessa società.

15. La Società Sportiva, oltre ad espellere dall’impianto chiunque non rispetti il Regolamento d’uso e/o contravvenga al dettato del Codice Etico, si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso all’impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti.

DIVIETI

Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti pericolosi per se o per gli altri, se non preventivamente autorizzati dagli steward, dalle Forze dell’Ordine Pubblico in servizio per la gara e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS):

  1. All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è vietato:

A. Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;

B. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;

C. Arrampicarsi sulle strutture dell’impianto;

D. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

E. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;

F. Introdurre bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga in particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;

G. Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile;

H. Introdurre o detenere pietre, coltelli, bottiglie, contenitori di vetro, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (salvo quelli espressamente autorizzati), sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;

I. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;

J. Introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;

K. Introdurre, distribuire ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, volantini, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società Sportiva e dovranno essere rimossi al temine della manifestazione;

L. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;

M. Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

N. Introdurre ombrelli ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e privi di puntali;

AVVERTENZE

2. Si ricorda che costituisce reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.

3. L’eventuale condanna per uno dei reati sotto elencati comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi:

  • Violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;
  • Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni sportive;
  • Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;
  • Turbativa di manifestazioni sportive.

CASI DI ESPULSIONE DALL’IMPIANTO SPORTIVO:

  • Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, e/o discriminanti in senso razziale, etnico od in ambito religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell’impianto sportivo,
  • produca danneggiamenti a quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d’ingresso,
  • detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo,
  • esponga striscioni non autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente “regolamento d’uso”,
  • acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza,
  • contravvenga alle norme contenute nel regolamento d’uso dell’impianto sportivo; potrà essere espulso dall’impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall’Autorità competente, anche a seguito delle segnalazioni del personale addetto alla vigilanza e dagli steward.

VIDEO SORVEGLIANZA e TRATTAMENTO DATI PERSONALI

  1. L’impianto sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video, posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30.6.2003 n.196 e dal D.M. 06/06/2005.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. La registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica, conformemente all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La società organizzatrice della manifestazione calcistica è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall’evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno 6 Giugno 05; a tal fine si comunica che Il Responsabile del trattamento è il gestore dell’impianto TV-CC il cui nominativo è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).

L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione da parte dello spettatore del Regola- mento d’uso dello Stadio “Gavagnin-Nocini” e delle sue future modifiche e integrazioni, introdotte dalle autorità competenti o dalle leghe professionistiche.

L’inosservanza del presente regolamento comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente possibile allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la mede- sima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive”.