Con riferimento alla 34^ giornata Serie BKT 2018-2019 “PALERMO – PADOVA” di lunedì 22 aprile 2019 ore 21:00Stadio Barbera di Palermo – l’ U.S. Città di Palermo comunica tutte le informazioni utili relativamente ai tagliandi messi a disposizione per la tifoseria ospite:

Con riferimento alla gara in oggetto, in programma lunedì giorno 22/04/2019, per opportuna conoscenza, si allega il Regolamento d’uso e il Codice di Regolamentazione dello Stadio Comunale Renzo Barbera.
L’acquisto del titolo di accesso determina l’accettazione incondizionata da parte dello spettatore dei suddetti Regolamenti.
Si allegano altresì le planimetrie dell’area di massima sicurezza con l’ubicazione dei tornelli e delle vie di esodo, la planimetria con l’individuazione dei settori e la mappa con l’indicazione delle aree di pre filtraggio e del Settore Ospiti .
Per l’introduzione e l’esposizione nell’Impianto Sportivo degli striscioni e/o di qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile ( cartelli, stendardi, materiali stampati o scritti, coreografie ) si raccomanda ai tifosi che seguiranno la squadra in trasferta di attenersi a quanto dettato dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14 del 08/03/2007 e successiva del 30/05/2012 .
Per quanto attiene l’introduzione di tamburi e strumenti di diffusione sonora ( megafoni ) si raccomanda ai tifosi , che seguiranno la squadra in trasferta , di attenersi alle ultime direttive dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive cosi come trascritte al punto 33 del Regolamento d’uso dello Stadio Comunale ” Renzo Barbera “.
Non sarà consentito l’introduzione di striscioni, e/o di altro materiale ad essi assimilabile, nonché di tamburi e megafoni se non preventivamente autorizzati.
I residenti nella Regione Veneto, su indicazioni ricevute dalla Questura di Palermo, potranno acquistare il titolo di accesso allo Stadio senza la titolarità della Tessera del Tifoso per il Settore Ospiti e la Tribuna Centrale. 
Per la gara in oggetto verrà aperto l’anello superiore del Settore Ospiti ( capienza 1.308 posti )
L‘anello inferiore del Settore Ospiti rimarrà chiuso .
Il Settore Ospiti potrà essere acquistato senza la titolarità della TdT sul circuito nazionale di biglietteria VIVATICKET al costo di 9 euro + 1 euro ( diritto di agenzia).
Biglietti Online: https://www.vivaticket.it/ita/event/serie-bkt-palermo-18-19-palermo-padova/129900
 

Il termine di vendita dei biglietti per l’anello superiore del Settore Ospiti è fissato per le ore 19,00 del giorno antecedente la gara.
L’accesso all’area dell’anello superiore del Settore Ospiti è contraddistinta dall’ingresso 21.
 
Il Tornello abilitato all’accesso nell’anello superiore del Settore Ospiti  è il n. 23 .
 
Considerato l’intensificazione dei controlli di sicurezza all’ingresso si invitano i tifosi, per quanto possibile, di non presentarsi con zaini e borse ingombranti.
 

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE

Art. 12 comma 10 Codice di Giustizia Sportiva
(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2018)

Indice

1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Valori e principi giuda di riferimento
4. Condizioni per l’emissione del biglietto
5. Norme generali
6. Comportamenti non conformi ai canoni ed ai principi della U.S. Città di Palermo S.p.A. 7.Sanzioni
8. Soggetti deputati all’accertamento delle violazioni – procedimento
9. trattamento dei dati personali
10. Rilascio del titolo di accesso – gradimento
11. Entrata in vigore


1 Premessa

1.1. Visto il protocollo d’intesa sottoscritto il 4 agosto 2017 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero per lo Sport, il CONI e tutte le altre componenti federali, nonché la delibera del 7 marzo 2018 della FIGC, con cui è stata approvata la modifica dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, con l’introduzione del comma 10; Vista la Circolare interpretativa sul “sistema di gradimento” inviata in data 8 maggio 2018 dalla FIGC alle Leghe, la U.S. Città di Palermo S.p.A, in ottemperanza al dettato della predetta norma, adotta il presente codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

1.2. Il presente codice di regolamentazione contiene le norme con cui si dà attuazione all’art. 12 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva ed esprime l’insieme degli impegni e delle responsabilità assunti dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. in attuazione del predetto articolo.
Inoltre, nell’ambito del presente Codice è declinato il cd. “sistema di gradimento” attraverso il quale la U.S. Città di Palermo assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati.

1.3. Il presente Codice di regolamentazione entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2018/2019 e viene adottato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.


2. Ambito di applicazione
2.1. Il presente Codice è destinato agli utenti delle manifestazioni calcistiche, nonché ai soci, agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori interni ed esterni della società nonché alle terze parti e comunque a tutti coloro che hanno, o possono avere, con la società, relazioni significative dalle quali derivano specifici o generici interessi legittimi.

2.2. L’acquisizione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive organizzate dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. è subordinata all’accettazione da parte dell’utente di quanto stabilito nel presente codice di regolamentazione e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Nazionale Professionisti, dall’ U.S. Città di Palermo S.p.A., dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

2.3. L’acquisto del titolo di accesso determina l’accettazione incondizionata da parte dell’utente delle norme del presente Codice.
2.4. Il Codice di regolamentazione è volto ad assicurare che l’attività di cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della U.S. Città di Palermo S.p.A. siano svolte nell’osservanza dei principi stabiliti dall’art. 12 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva; pertanto, tutti coloro che operano per e con la

società, sono tenuti a conoscere, osservare e far rispettare il Codice nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità.
2.5. Comportamenti contrari ai principi e alle regole di comportamento contenute nel presente Codice verranno sanzionati dai competenti Organi o funzioni Aziendali con la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo ed il divieto di acquisto di un nuovo titolo, tenuto conto della natura e gravità dei fatti commessi, senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della società.

La società revocherà il proprio gradimento, indispensabile ai fini dell’accesso allo stadio e negli altri luoghi di svolgimento delle manifestazioni calcistiche, a coloro che si rendano responsabili delle condotte trasgressive individuate nel presente codice.
2.6. Tutti i tifosi ed i sostenitori della U.S. Città di Palermo dovranno adoperarsi per far sì che il presente Codice sia uno standard di riferimento per la condotta di supporto ad una squadra di calcio.

2.7. I principi e le previsioni del presente Codice devono ritenersi valide e, come tali, devono essere rispettate, anche in relazione alle gare disputate dalla U.S. Città di Palermo in trasferta o, comunque, in impianti diversi dallo stadio “Renzo Barbera”.
In nessun caso, la pretesa di agire nell’interesse o a vantaggio della società può giustificare comportamenti non conformi con la normativa vigente, al Codice di regolamentazione, al regolamento dello stadio comunale “Renzo Barbera” di Palermo ed a quello per l’acquisto dei titoli di accesso allo stadio.


3. Valori e principi guida di riferimento

3.1. La U.S. Città di Palermo S.p.A. è una società di calcio professionistico tra le più rappresentative nel panorama italiano e che vanta numerosi tifosi e sostenitori in tutto il mondo.
La U.S. Città di Palermo S.p.A., consapevole dell’importanza sociale dello sport ed, in particolare, del gioco del calcio, fa propri i valori che l’attività sportiva rappresenta, quali la parità di opportunità, il fair play, l’aggregazione e la socializzazione.

In considerazione dei predetti valori e della funzione di integrazione sociale che l’attività sportiva rappresenta, incoraggia e promuove iniziative volte ad avvicinare le persone allo sport ed ai suoi valori.
Si adopera affinché tutte le azioni, le operazioni ed, in generale, i comportamenti tenuti dagli organi sociali, dal personale e dai collaboratori in merito alle attività svolte nell’esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità siano improntati alla massima onestà, imparzialità, riservatezza, trasparenza.

Rifiuta e previene ogni forma di violenza, discriminazione per motivi di età, invalidità, etnia, sesso, stato civile, religione e orientamento sessuale, ed i comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità.
Non acconsente a previene tutti i comportamenti minacciosi, violenti, i linguaggi ingiuriosi, gli insulti, i cori razzisti, le vessazioni di ogni genere e gli altri atti a qualsiasi titolo offensivi.

Attraverso l’emanazione del presente Codice di regolamentazione la U.S. Città di Palermo S.p.A. pone in essere tutte le attività volte a garantire a tutti coloro che intendono recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro ed adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini, al fine di recuperare la dimensione sociale del calcio.

Incoraggia i propri tifosi e sostenitori a promuovere iniziative volte ad avvicinare i giovani e i non più giovani allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare. La U.S. Città di Palermo attraverso i propri tifosi, è promotrice di un tifo leale e responsabile.
I tifosi ed i sostenitori della squadra del Palermo si riconoscono nei principi espressi nel presente Codice e si impegnano ad agire in conformità degli stessi.

3.2. I destinatari del presente Codice devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari allo spirito di lealtà sportiva o comunque all’ordinamento sportivo, essendo assolutamente vietato:
a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, lancio di palloni, ecc.);

b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati della U.S. Città di Palermo o di altre società con l’obiettivo di alterare il risultato di una gara;
c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche informa indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;

d richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati della U.S. Città di Palermo o di altre società per l’ottenimentodi indebiti benefici.
e) avere interlocuzioni con i tesserati durante le gare e/o di partecipare a manifestazioni e comportamenti che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana.

f porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie individuate dall’art. 12 commi 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Coloro che commettano le violazioni di cui alle lettere a), b) c) e d) del presente articolo saranno sanzionati con le misure previste dal successivo art. 7.1 lettera f).
Coloro che commettano le violazioni di cui alle lettere e) ed f) del presente articolo saranno sanzionati con le misure previste dal successivo art. 7.1 lettera e).


4. Condizioni per l’emissione del biglietto

Con l’acquisto del titolo di accesso alle manifestazioni sportive della U.S. Città di Palermo S.p.A., sia esso stagionale o biglietto per un singolo evento, l’utente dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del presente Codice, reperibile sul sito ufficiale della U.S. Città di Palermo S.p.A. e affisso presso lo Stadio.
In ogni caso, la vendita degli abbonamenti, dei titoli di accesso (compreso quelli destinati al settore ospiti) sono condizionati oltre che dal presente Codice anche dalle indicazioni e dalle diverse determinazioni intraprese dal Ministero dell’Interno, sia dalle Autorità Federali che dagli Organismi di Pubblica Autorità, nonché all’osservanza delle norme inserite nel regolamento dello stadio comunale “Renzo Barbera” di Palermo ed in quello per l’acquisto dei titoli di accesso allo stadio, pure reperibili sul sito ufficiale della società ed affisso presso lo stadio.

4.1. Si specifica che la violazione di alcune delle norme di cui al presente Codice può integrare anche fattispecie di reato e che, a prescindere dalla sanzione comminata in base alle norme che seguono, in tali casi il Club collaborerà con gli organi di polizia nelle indagini ed, ove necessario, in ogni successiva azione giudiziaria.


5. Norme generali

Usufruendo del titolo d’accesso, per il singolo evento o stagionale, il titolare si dichiara a conoscenza del fatto che:
– L’inosservanza del presente Codice comporterà la sospensione del gradimento da parte della società nei confronti del contravventore, ovvero della condizione indispensabile affinché la procedura di acquisto di un titolo di accesso si perfezioni correttamente;

– Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra l’intestatario del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
– Lo spettatore può essere sottoposto a controllo, oltre che da parte delle Forze dell’Ordine, degli steward mediante metaldetector e o controllo tattile pat down ; i controlli sono finalizzati ad evitare l’introduzione di

materiali illeciti, proibiti e o pericolosi; lo spettatore è inoltre tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward; usufruendo del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente il Club a richiedere controlli sulla persona ed alle eventuali borse e contenitori al seguito ed a rifiutare l’ingresso, o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli;

– II titolo di accesso è personale, sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell’acquirente e non può essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal Club;
– Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dallo stadio e deve essere mostrato, in qualsiasi momento, a semplice richiesta degli steward;

– Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato (evidenziato sul biglietto e/o sull’abbonamento e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzatodal Club;
– All’interno dell’impianto sportivo e nelle sue immediate vicinanze corrispondenti all’Area Riservata e dall’Area di Massima Sicurezza l’U.S. Città di Palermo S.p.A. effettua attività di videosorveglianza con registrazione di immagini e di audio; Tali registrazioni potranno essere utilizzate dal Club per verificare la sussistenza di eventuali comportamenti passibili di sanzioni ai sensi del presente Codice.


6. Comportamenti non conformi ai canoni ed ai principi della U.S. Città di Palermo S.p.A.

6.1. Costituiscono comportamenti contrari ai principi del presente Codice e, quindi, assolutamente vietati, le condotte di seguito indicate:
a) introduzione all’interno dello stadio di oggetti idonei per essere lanciati o essere utilizzati come arma e/o essere pericolosi per l’incolumità pubblica.

b) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto sportivo;
c) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a , salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente;

d esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
e accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

f tenere all’interno o nell’area riservata esterna dell’impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume;
g occupare all’interno dell’impianto sportivo un posto diverso da quello assegnato in virt del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti Autorità.

h) lanciare oggetti sul campo;
i) Cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
l) Comportamento o linguaggio discriminatorio, razzista, omofobico, antisemita, linguaggio anti-disabilità; m) Aggressione fisica;
n) Usare un linguaggio offensivo nei confronti dei giocatori, del personale e di altri sostenitori, in casa e fuori casa;
o) Entrare nell’area di gioco o nelle zone chiuse agli spettatori;
p) Scavalcare cancelli, barriere e balaustre di ogni tipo;

Comportamenti comunque contrari ai principi del presente Codice:

q) Utilizzo di telefoni cellulari per scopo diverso da quello personale e privato;
r)Registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali, senza previa autorizzazione scritta della Lega Nazionale Professionisti;
s) Condurre attività commerciali o promozionali, distribuire gratuitamente o a pagamento qualsiasi tipologia di bene, compresi opuscoli, raccogliere donazioni, senza la preventiva autorizzazioni del Club.
t) usare travestimenti che non permettono di distinguere il viso.
u) introdurre, porre in vendita, distribuire nello stadio, anche gratuitamente, bevande od alimenti in genere senza la preventiva autorizzazione del Club.

6.2. Le condotte di cui alle lettere da a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), t) e u) del precedente articolo 6.1. comportano, comunque, la sanzione dell’allontanamento immediato dall’impianto in corso di gara (art. 7.1.lett. a).
In ogni caso, i predetti comportamenti rendono applicabili al responsabile anche le seguenti sanzioni

– per le condotte di cui all’art. 6.1. lettera a) possono essere applicate le misure previste dall’art. 7.1. lettere b , c , d ed e , in base alla pericolosità dell’oggetto introdotto;
– per le condotte di cui all’art. 6.1. lettera b possono essere applicate le misure previste dall’art. 7.1. lettere b) e d);

– per le condotte di cui all’art. 6.1. lettera c , d , e , f), i), l), n) e u) possono essere applicate le misure previste dall’art. 7.1. lettere b ;
– per le condotte di cui all’art. 6.1. lettera g possono essere applicate le misure previste dall’art. 7.1. lettere b) e c);

– per le condotte di cui all’art. 6.1. lettera h possono essere applicate le misure previste dall’art. 7.1. lettere b), c) e d);
– per le condotte di cui all’art. 6.1. lettera m e o) possono essere applicate le misure previste dall’art. 7.1. lettere b), c), d) ed e);

– per le condotte di cui all’art. 6.1. lettera p possono essere applicate le misure previste dall’art. 7.1. lettere b), c) e d);
– per le condotte di cui all’art. 6.1. lettera q), r), s) e t possono essere applicate le misure previste dall’art. 7.1. lettera b).

6.3. I comportamenti di cui alle lettere b), i), l), r) e s) del precedente comma 6.1. sono rilevanti ai fini della comminazione delle sanzioni di seguito indicate anche se commessi al di fuori dello stadio, in occasione di commenti ed esternazioni sui social media e con riferimento al comportamento assunto in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche.

6.4. L’acquisto del titolo di accesso, sia esso stagionale che per il singolo evento, comporta l’obbligo di indennizzo alla società per le pene pecuniarie alla stessa eventualmente inflitte dagli organi federali per la violazione da parte del sostenitore delle norme del presente Codice.


7. Sanzioni

7.1. Di seguito si individuano le sanzioni che la società potrà comminare a seguito della commissione dei comportamenti individuati all’ art. 3.2 e 6.
a) Allontanamento dall’impianto anche in corso di gara;
b) Richiamo scritto;

c) Diniego di accesso all’impianto per una gara;

d) Diniego di accesso all’impianto per tre gare;
e) Diniego di accesso all’impianto per una stagione sportiva e/o revoca dell’abbonamento già emesso;

f) Diniego di accesso all’impianto per pi di una stagione sportiva e/o revoca dell’abbonamento già emesso.
La somma di tre richiami scritti o di un richiamo scritto e di un allontanamento in corso di gara generano automaticamente la sanzione di cui alla precedente lettera c).

 

7.2. I fattori rilevanti ai fini della determinazione della misura sono:

l’intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento, ove verificabili;
la gravità della violazione;
il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o ad U.S. Città di Palermo e/o a soggetti terzi;
la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti (cd. recidiva);
la causazione di un pericolo effettivo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
l’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

Le superiori sanzioni potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura indicata al precedente art. 6.
Nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste.

Nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione.
7.3. Qualora la sanzione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizioni sportive diverse dal campionato calcistico di Lega e coppe nazionali.
Il diniego di accesso per più di una stagione sportiva non può avere durata superiore a tre anni e può essere annullato o modificato qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi da autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’applicazione. Il diniego di accesso investe le stagioni sportive e non l’anno solare; l’inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse da campionato calcistico di lega.
7.4. Le sanzioni di cui al presente Codice possono essere emesse anche nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società, può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.


8. Soggetti deputati all’accertamento delle violazioni – procedimento
8.1. Sono obbligati a segnalare i comportamenti posti in essere in violazione del presente Codice:

– il personale della U.S. Città di Palermo S.p.A.;
– gli agenti di PS in servizio presso l’impianto.
8.2. Ha facoltà di compiere le segnalazioni di violazione del presente Codice chiunque si trovi all’interno dell’impianto sportivo ed abbia regolarmente acquistato un valido titolo di accesso.
In quest’ultimo caso, la segnalazione dovrà avvenire tempestivamente rispetto alla commissione della condotta non conforme, direttamente allo steward in servizio.
8.3. E’ onere della gerarchia del Servizio Steward di cui al DM 08 08 07 e smi verificare l’eventuale effettiva non conformità dei comportamenti segnalati e redigere accurati verbali da far pervenire al Responsabile del Codice di Regolamentazione (RCR), segnalando al contravventore che potrà far pervenire alla Società i propri rilievi preliminari entro 24 ore dalla contestazione (anche verbale), tramite pec all’indirizzo uscittadipalermo@legalmail.it.
8.4. Al fine di accertare la condotta inadempiente e di individuarne l’autore, la società potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l’accadimento dei fatti.
In particolare, la società potrà avvalersi dei seguenti strumenti:
– telecamere di sorveglianza;
– la percezione diretta dei soggetti di cui ai precedenti punti 8.1. e 8.2., con le modalità ivi descritte;
– le informative della Polizia Giudiziaria;
– ogni altro elemento oggettivo utile all’accertamento.
8.5. L’organo competente alla comminazione delle sanzioni è il Responsabile del Codice di Regolamentazione (RCR), individuato nella persona del sig. Marco Persico, nato a Palermo il 22.1.1976, che emette il provvedimento immediatamente a seguito del ricevimento della segnalazione, dandone notizia al contravventore con comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, contenente la descrizione del comportamento posto in essere, l’indicazione specifica della norma violata, nonché della sanzione applicata.

– gli steward che effettuano i servizi ausiliari dell’attività di Polizia in conformità a quanto dettato dal D.M. 08/08/2007 integrato con le modifiche apportate dal D.M. 24/02/2010 nonché dal D.M. 28/07/2011.

8.6. Avverso la decisione con cui l’RCR ha comminato la sanzione è possibile presentare ricorso scritto all’Organismo di Vigilanza della U.S. Città di Palermo S.p.A..
Il ricorso deve contenere l’indicazione completa dei dati anagrafici del ricorrente, del provvedimento che si intende impugnare, la descrizione dei fatti e dei motivi di impugnazione e degli eventuali mezzi di prova. Esso deve essere notificato all’OdV a mezzo pec all’indirizzo uscittadipalermo@legalmail.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede della società, in Palermo, viale del Fante 11, entro e non oltre sette giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità.

Il termine che scade il giorno festivo si proroga automaticamente al successivo giorno non festivo.
L’OdV decide sull’impugnazione entro i successivi sette giorni.
8.7. L’RCR e l’OdV emettono la decisione ai sensi del presente Codice indipendentemente da qualsiasi indagine o procedimento giudiziario. Non sono obbligati a prendere in considerazione quanto emerge da eventuali indagini o procedimenti giudiziari, ma possono utilizzare tali notizie per l’emissione del provvedimento.
8.8. Il procedimento di ricorso non sospende gli effetti della sanzione.
8.9. Non sono previsti ulteriori gradi di giudizio.


9. Trattamento dei dati personali
Con l’acquisto del titolo di accesso l’utente dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 e di acconsentire che i predetti dati siano comunicati al Responsabile per la sicurezza della società e all’RCR.
Con l’acquisto del titolo di accesso l’utente dichiara di accettare che l’accertamento delle condotte vietate dal presente Codice avverrà anche attraverso l’uso dei sistemi di videosorveglianza in dotazione allo stadio, secondo quanto prescritto dal Decreto Ministeriale dell’Interno del 26 giugno 200 .
Si precisa che l’impianto sportivo in uso alla U.S. Città di Palermo è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video posizionato sia all’interno area di massima sicurezza che all’esterno area riservata).
La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dell’impianto sportivo.
I dati e i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge.

I dati, in caso di richiesta, potranno essere visionati e consegnati all’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, ovvero agli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designata.
I dati non utilizzati sono cancellati trascorsi sette giorni.
Il trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni previste dalle norme in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) è effettuato dal Responsabile del Codice di Regolamentazione.

Il trattamento dei supporti di registrazione, secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, è effettuato dal Club.


10. Rilascio del titolo di accesso – gradimento
La procedura di acquisto del biglietto di accesso, sia esso abbonamento o singolo evento, è subordinata alla verifica che il nominativo dell’utilizzatore non sia contenuto nella lista dei “soggetti non graditi” compilata dalla società a suo insindacabile giudizio.

La predetta lista è consultabile dagli addetti alla biglietteria, dall’RCR e dall’Organismo di Vigilanza.


11. Entrata in vigore

Il presente codice entra in vigore il 30 giugno 2018 con efficacia immediata.

Regolamento Stadio Comunale “ Renzo Barbera “ di Palermo NORME COMPARTAMENTALI

(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla legge 88/2003)

Importante: l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo è espressamente soggetta all’implicita accettazione da parte dello spettatore di questo Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Nazionale Professionisti, dall’ U.S. Città di Palermo S.p.A., dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

L’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo sono regolati dal presente regolamento d’uso , l’acquisto del titolo di accesso determina l’accettazione incondizionata da parte dello spettatore del presente Regolamento.

L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza, occupate od utilizzate dalla U.S.

Città di Palermo S.p.A., compreso l’area riservata esterna.

Per Evento si intende ogni manifestazione calcistica, organizzata e gestita dal Club, che ha luogo nello Stadio.

Per Stadio si intende l’intera struttura sportiva.

Per Club si intende l’ U.S. Città di Palermo S.p.A.

Con l’acquisto del titolo di accesso l’utilizzatore si impegna a prendere visione ed a rispettare il regolamento d’uso dell’impianto sportivo, reperibile sul sito ufficiale della U.S. Città di Palermo S.p.A. e affisso presso lo Stadio.

In ogni caso, la vendita degli abbonamenti, dei titoli di accesso ( compreso quelli destinati al settore ospiti ) sono condizionati oltre che dal presente regolamento anche dalle indicazioni e dalle diverse determinazioni intraprese dal Ministero dell’Interno, sia dalle Autorità Federali che dagli Organismi di Pubblica Autorità.

Lo spettatore, in particolare, è tenuto a rispettare e seguire le norme comportamentali, i divieti e le avvertenze di seguito indicate :

  1. L’accesso e la permanenza nello Stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, che dovrà essere conservato per tutta la durata dell’Evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
  2. Il titolo di accesso allo Stadio è personale, sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell’acquirente e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla società organizzatrice dell’evento e dalla normativa vigente.
  1. Qualunque titolo di accesso non perfezionato, detenuto da persona diversa dal titolare, sarà ritirato dagli steward, dai funzionari del Club e dalle Forze dell’Ordine. Colui che ne verrà trovato in possesso sarà identificato e, ricorrendone i presupposti, perseguito a termini di legge. Il suddetto titolo sarà custodito dal Club per l’eventuale riconsegna al legittimo titolare.
  2. Per l’accesso all’impianto è richiesto a tutti, compresi i minori, il possesso di un documento d’identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, unitamente al titolo di accesso, ai varchi di prefiltraggio e filtraggio, onde consentire agli addetti al controllo di verificare ed accertare la corrispondenza tra l’intestatario del titolo di accesso allo Stadio e l’effettivo utilizzatore ( persona fisica che lo possiede ).
  3. Per ragioni d’ordine pubblico l’autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono del titolo di accesso. Non è consentito in nessun caso l’accesso nello Stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva.
  4. Il Club non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa, per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio.
  5. Data e ora dell’Evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del Club.
  6. In caso di Evento posposto o annullato o svolto con la chiusura di tutti o parte dei settori dello stadio, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il Club non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.
  7. L’Autorità di pubblica Sicurezza o il Club hanno facoltà di sottoporre a controlli tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio. L’accesso e la permanenza saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai controlli da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o del Club.
  8. Al fine di garantire l’incolumità degli spettatori, gli steward svolgono attività di controllo sulla persona. Tale attività, finalizzata ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi, potrà essere svolta effettuando il “ sommario controllo “ delle borse, degli oggetti portati al seguito e delle stesse perone, procedendo alla verifica attraverso la tecnica del PAT – DOWN ( art. 1, comma 3 lettera a DM 28 luglio 2011 ) anche con l’uso di metal detector portatili.
  9. Il PAT – DOWN, ovvero la ricerca sulla persona e sui suoi abiti di oggetti occultati pericolosi o vietati, senza introdurre le mani entro borse e tasche degli spettatori, include :
    • La richiesta allo spettatore di effettuare tale tecnica, evidenziando che in caso di rifiuto lo spettatore deve essere controllato da agenti di polizia ;
    • La richiesta di esibizione di oggetti custoditi nelle tasche, all’interno dei capi di abbigliamento e all’interno di borse e/o zaini ;
    • L’invito ad allargare le braccia, al fine di consentire un adeguato controllo ;

• L’avvertimento che, in caso di rifiuto, sarà richiesto l’intervento di un operatore di Polizia e che il rifiuto di sottoporsi al controllo costituisce violazione del regolamento d’uso dell’impianto, con conseguente sanzione amministrativa ed allontanamento dallo stadio ;

• Il sommario controllo, con la tecnica del Pat-down, delle parti ove potrebbero essere occultati oggetti pericolosi, nel rispetto della dignità della persona ( a tal fine i controlli verranno effettuati da persone dello stesso sesso dello spettatore).

  1. I seguenti oggetti non possono essere introdotti nello Stadio: coltelli, forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili, droghe, materiale pirotecnico, esplosivi, fumogeni, torce, razzi e bengala, trombe a gas, oggetti pericolosi, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori o luci laser), pietre, biglie, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, bottiglie in PET anche se prive di tappo, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, caschi, bastoni, aste, catene, videocamere, macchine fotografiche tipo reflex, binocoli di grandi e medie dimensioni, ombrelli di grandi e medie dimensioni con pute metalliche, bagagli ingombranti, video registratori, radio e tutte le attrezzature e/o gli oggetti idonei per essere lanciati o essere utilizzati come arma e/o essere pericolosi per l’incolumità pubblica. Chiunque sia trovato in possesso di tali materiali avrà l’accesso interdetto o sarà allontanato dallo stadio, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza.
  2. Comportamenti minacciosi, violenti o linguaggi ingiuriosi sono severamente vietati e sonosanzionati con l’arresto e/o l’espulsione dallo Stadio

14. Sono severamente vietati insulti e cori razzisti, vessazioni di ogni genere e altri atti

offensivi che possano essere sanzionati con l’arresto e l’espulsione dallo Stadio.

15. I seguenti atti sono sanzionabili secondo le normative vigenti:

  • Il lancio di oggetti sul campo;
  • Cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste:
  • Entrare nell’area di gioco o nelle zone chiuse agli spettatori;
  • Scavalcare cancelli, barriere e balaustre di ogni tipo;
  • Essere in possesso di qualunque oggetto che può arrecare pericolo per l’incolumitàpubblica .16. Tutti gli spettatori che entrano nello Stadio possono ESCLUSIVAMENTE occupare il

    posto specificato sul biglietto e non potranno muoversi da un settore all’altro dello Stadio

    salvo casi autorizzati dal Club o dalle Forze di Polizia. Il settore destinato alla tifoseria ospite verrà utilizzato esclusivamente per quel fine, eccetto casi in cui il Club, di comune accordo con le Forze di Polizia e le Autorità locali, decida altrimenti.

17. È vietato stare in piedi quando il gioco è in corso.

18. È severamente vietato ostruire i passaggi, le vie d’accesso e di uscita, le uscite e gli ingressi, le scale. È severamente vietato arrampicarsi alle strutture dello Stadio.

19. L’uso dei telefoni cellulari è permesso nello Stadio per l’esclusivo utilizzo personale e privato.

20. Ogni persona che sia entrata indebitamente nelle aree dello Stadio designate ad ospitare i tifosi della squadra avversaria può essere espulsa, per la sua incolumità e per qualsiasi altra ragione.

20.bis. “E’ severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali.”

21. È vietato condurre attività commerciali o promozionali, distribuire gratuitamente o a pagamento qualsiasi tipologia di bene, compresi opuscoli, raccogliere donazioni, senza la preventiva autorizzazioni del Club .

22. Telecamere a circuito chiuso sono presenti nello Stadio. Il Club è tenuto a porre i dati e i supporti di registrazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

  1. Durante la permanenza nello Stadio gli spettatori devono seguire inderogabilmente le indicazioni del personale del Club, delle Forze di Polizia e del Servizio d’Ordine autorizzato, il mancato rispetto delle istruzioni può essere sanzionato con l’espulsione dallo Stadio.
  2. E’ vitato usare travestimenti che non permettono di distinguere il viso .
  3. E’ vietato accedere e/o trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sottol’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope .
  4. E’ vietato introdurre, detenere o assumere sostanze che possono alterare il normale comportamento e/o accedere all’interno dello stadio sotto il loro effetto .
  5. E’ vietato introdurre, porre in vendita, distribuire, nello stadio, anche gratuitamente, bevande od alimenti in genere senza la preventiva autorizzazione del Club .

28.Chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dello Stadio o le proprietà del Club sarà denunciato.

29.Chiunque abbia ricevuto una diffida o sia condannato da un Tribunale per comportamento razzista o per violenze contro altri spettatori, ufficiali o giocatori sarà interdetto all’accesso dello Stadio per tutti gli Eventi.

30. Chiunque commetta atti criminali all’interno dello stadio o nell’area circostante lo Stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo Stadio, in occasione di un evento può essere passibile di diffida all’accesso dello Stadio per tutti i futuri Eventi.

31. Il Club si riserva di espellere dallo Stadio chiunque non rispetti il Regolamento dello

Stadio o la cui presenza all’interno dello Stadio possa essere considerata come una causa

di pericolo o disturbo per gli altri spettatori. Ciò può portare al ritiro da parte del Club, senza rimborso, dell’abbonamento o del biglietto o ad altre azioni che il Club si riserva di prendere nel futuro.

32. E’ fatto divieto di introdurre all’interno dell’impianto sportivo animali di ogni tipo e specie .

33. L’introduzione e l’esposizione, nell’Impianto Sportivo, degli striscioni e di qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile ( cartelli, stendardi, materiali stampati o scritti ), compreso quello per le coreografie, nonché dei tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora ( es. megafono ) sarà regolato nel rispetto di quanto dettato dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14 dell’8 marzo 2007 e successiva del 30/05/2012 . A tal fine si ricorda che l’introduzione e l’esposizione degli striscioni e delle coreografie nonché dei megafoni e tamburi, che dovrà essere richiesta almeno sette giorni prima dell’evento, potrà essere consentita esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente del G.O.S. ( Gruppo Operativo per la Sicurezza ) . Il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all’interno dell’impianto, dal varco indicato dal Club, almeno 1 ora prima dell’apertura dei tornelli. Lo stesso materiale dovrà essere rimosso al termine della manifestazione.

In riferimento ai tamburi e agli strumenti di diffusione sonora (megafoni) si specifica che :

– è vietata e sanzionata qualsiasi forma di arrampicamento in balaustra, in particolare per dirigere i cori con il megafono ed i tamburi ;

– non è consentito installare strutture apposite per il posizionamento dei tifosi detentori del megafono e del tamburo ;

– i tamburi ” ad una sola battuta “, autorizzati all’accesso, son quelli che presentano una sola superficie utile e non una sola bacchetta .

34. L’U.S. Città di Palermo S.p.A. si riserva di modificare il presente regolamento con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato il titolo di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi, amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza.

AVVERTENZE

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell’articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989. n. 401, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché il possesso, il lancio e l’utilizzo di qualunque materiali pericoloso, lo scavalcamento delle recinzioni e/o dei separatori di settore e l’invasione di campo.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si segnala che l’impianto è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video posizionato sia all’interno ( area di massima sicurezza ) che all’esterno ( area riservata ).

La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dell’impianto sportivo.
I dati e i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni

misura di sicurezza prevista dalla legge.

I dati in caso di richiesta potranno essere visionati e consegnati all’ Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, ovvero agli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designata.

I dati non utilizzati sono cancellati trascorsi sette giorni .

Il trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali ( Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ) è effettuato da BEST UNION COMPANY S.p.A.

Il trattamento dei supporti di registrazione, secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell’ Interno del 6 giugno 2005, è effettuato dal Club.

U. S. Città di Palermo S.p.A.