L’Ascoli Calcio 1898 FC comunica che sono in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti in riferimento alla gara Ascoli-Padova del 10/11/2018 Stadio Cino e Lillo Del Duca calcio d’inizio ore 15:00.

Settore Ospiti: DISTINTI NORD EST
Capienza Settore: 900
Termine vendite Ospiti: Venerdì 9/11/2018 – ore 19,00
Prezzo biglietto: €. 14,00 incluso diritto di prevendita
Circuito biglietteria: Vivaticket (www.vivaticket.it)

Acquista il biglietto online: https://www.vivaticket.it/ita/event/serie-bkt-ascoli-18-19-ascoli-padova/122493

Punti Vendita nella Provincia di Padova: https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv

 

PERCORSO TIFOSERIA OSPITE:

– Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.

PER L’ACQUISTO DEI TITOLI NON E’ NECESSARIA LA TESSERA DEL TIFOSO/CARTA DI FIDELIZZAZIONE

Sul sito internet ufficiale della società (www.ascolicalcio1898.it), è possibile consultare la disciplina relativa all’esposizione di striscioni ed all’introduzione di megafoni e tamburi.



REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO STADIO “CINO & LILLO DEL DUCA” di ASCOLI PICENO

PREMESSA
➢ Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto sportivo incluse le aree di proprietà e l’area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;
➢ per “club” si intende l’organizzatore dell’Evento ovvero: “ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A.”
➢ per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale, relativa ad incontri di calcio, organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Accesso e Permanenza nello Stadio.
1. L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “regolamento d’uso” dello stadio; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore. L’inosservanza di tale norma comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dallo stadio. Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore e l’applicazione da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, nei casi previsti dall’art. 1 septies D.L. n. 28/2003 conv. L. n. 88/2003 e successive modificazioni, anche l’applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003)
2. L’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvi i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia (comunicazione alla Società del nominativo del nuovo fruitore del titolo d’accesso) e dal club. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
3. Per l’accesso all’impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. (L . 4 marzo 2007 n.41 art. 1). Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dello stadio.
4. L’accesso non è in alcun modo consentito a persone sottoposte al provvedimento di cui all’art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, nonché a soggetti diffidati per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.
5. L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e s. m. i.)
6. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro posto e/o settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvi i casi espressamente autorizzati dal club o dall’ Autorità di Pubblica Sicurezza.
7. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward a mezzo di metaldetector e/o “pat-down”, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite anche dagli steward.
8. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal club.
9. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l’ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l’accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.
10. L’Autorità di Pubblica Sicurezza presente avrà il diritto di effettuare controlli sia personali che all’interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
Annullamento-Spostamento dell’Evento
11. Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
12. In caso di evento posposto o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

DIVIETI
E’ severamente vietato:
13. introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto di cui sia vietato il possesso, il porto e/o l’utilizzo ai sensi della vigente normativa in materia di armi e, in ogni caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: armi da guerra o parti di esse, armi comuni da sparo, munizioni, o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche (artt. 1, 2 e 4 L. 18 aprile 1975, n. 110), ombrelli ad eccezione di quelli privi di punta e di ridotte dimensioni, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nello stadio, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e s.m.i.);
14. l’introduzione o la vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita (salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore) unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5° solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
15. introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, (es. banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto) diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione o organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club. Sono altresì vietati mezzi di diffusione sonora fatta eccezione di megafoni e tamburi qualora esplicitamente autorizzati dal GOS nelle modalità e quantità. Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, sette giorni prima dell’incontro, apposita istanza alla società che lo organizza. Il parere del GOS sarà decisivo per l’accettazione o meno;
16. accedere e trattenersi all’interno dello stadio in stato di manifesto stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
17. esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
18. introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato, striscioni e, in genere, qualunque oggetto o manufatto contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara, ovvero creare condizioni di pericolo per la sicurezza o la pubblica incolumità;
19. esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri spettatori, tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta, ovvero altra posizione non confacente alla normale destinazione d’uso dei sedili presenti all’interno dello Stadio; (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive);
20. introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere in digitale, o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
21. arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio, ovvero stazionarvi; (L 401/89 art. 6 bis comma 2);
22. sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale, lungo le vie di accesso e di esodo ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinques L 88 24 aprile 2003);
23. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto.
Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso e pirotecnico, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo;
24. senza previa autorizzazione scritta della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: (i) contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o (ii) qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali;
25. fumare in tutte le zone dello stadio ( ad esclusione delle zone segnalate, ove presenti );
26. come previsto dalla legislazione italiana, nei luoghi ove si svolge un pubblico spettacolo, è vietato l’accesso a tutti gli animali;
27. la società sportiva, oltre ad espellere dall’impianto chiunque non rispetti il Regolamento d’uso, si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso all’impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti.

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE
28. Motivi di interdizione all’accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme si cui sopra.
29. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminosi all’interno stadio, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all’Autorità e potrà essere passibile, alle condizioni previste dalla legge, di diffida all’accesso dello stadio per tutti i successivi eventi.
30. Videosorveglianza e trattamento dei dati. Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all’interno sia all’esterno dell’impianto. La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell’eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal Delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, dal Titolare del trattamento, ovvero il legale rappresentante dell’”Ascoli Calcio 1898 FC SpA.
Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, o regolamenti dettati anche dalle Leghe Professionistiche.
Luogo: Ascoli Piceno 30/07/2018