Il Calcio Padova affronterà il Legnago Salus in Coppa Italia di Serie C mercoledì 15 settembre. Il club veronese ha infatti vinto il ricorso contro la Lucchese e passa il turno grazie al 3-0 a tavolino inflitto dal Giudice Sportivo alla compagine toscana.


GARA LEGNAGO / LUCCHESE DEL 21 AGOSTO 2021

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, in merito al ricorso inerente alla asserita posizione irregolare nel corso della gara di Coppa Italia Serie C Legnago – Lucchese del calciatore MARCO BELLICH (Lucchese), osserva quanto segue.

  • Il calciatore MARCO BELLICH, tesserato nel corso della stagione sportiva 20 -21 per la Società Novara ed in quella corrente 21- 22 per la società Lucchese, ha subito un turno di squalifica nella competizione di Coppa Italia di Serie A nel corso della stagione 20 – 21. Dopo la gara, in occasione della quale è stato irrogato il summenzionato provvedimento disciplinare, la Società di appartenenza dell’epoca non ha più disputato gare nel torneo di Coppa Italia 20-21 Serie A, in quanto eliminata a seguito della gara medesima. Nella successiva stagione sportiva, e cioè nella presente, la Società di attuale appartenenza non ha maturato i requisiti per la partecipazione alla Coppa Italia Serie A ed ha, quindi, preso parte alla competizione di Coppa Italia organizzata dalla Lega Pro. (…)
  • In conclusione, alla luce di quanto rilevato in fatto, emerge che il calciatore MARCO BELLICH, tesserato per la società Lucchese non ha scontato nella competizione di Coppa Italia Serie A 2020-2021 il turno di squalifica comminatogli. Inoltre, nella successiva stagione sportiva, ovvero quella attualmente in corso, non ha potuto espiare la sanzione nella medesima competizione, atteso che la sua Società di appartenenza non vi prende parte.
  • (…) il calciatore BELLICH deve scontare la sanzione subita nel corso della competizione di Coppa Italia alla quale partecipa la sua Società, anche se si tratta di una competizione di Coppa differente da quella nell’ambito della quale la squalifica è stata comminata.

È dunque manifestamente acclarata la posizione irregolare del BELLICH nel corso della partita di cui trattasi, sicché alla Società che lo ha schierato va comminata, in accoglimento del ricorso, la sanzione della perdita della gara per aver fatto partecipare alla gara il calciatore squalificato BELLICH.

DELIBERA

– di infligge alla società Lucchese la sanzione della perdita della gara Legnago – Lucchese con il risultato di 3-0 in favore della Società Legnago;

– di squalificare il calciatore MARCO BELLICH per una gara da scontarsi in aggiunta alla precedente non scontata.