GIUDICE SPORTIVO – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
– Una gara da disputarsi a porte chiuse ed Euro 2.000 alla società BIANCOSCUDATI PADOVA, per aver propri sostenitori in campo avverso, introdotto nel settore loro riservato e fatto esplodere nel corso della gara tre bombe carta sul campo per destinazione e due fumogeni all'interno del proprio settore. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, nonchè della recidiva specifica reiterata per i fatti di cui ai C.U. 23,34 e 64. (R A – R CdC ).
– Euro 700 alla società ALTOVICENTINO SRL per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato all'interno del loro settore due fumogeni uno dei quali veniva lanciato all'interno del terreno di gioco. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti. (R CdC)