Il presente Codice viene emanato in accordo con il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, Leghe Professionistiche, Lega Nazionale Dilettanti, AIA e AIC del 4 agosto 2017, è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- octies, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche.Il Codice è altresì emanato in attuazione dell’art. 12, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ed è attualmente espressione dell’articolo 27 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva approvato in data 11 giugno 2019, il quale recita:

1. Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:

a) preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l’applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che vìolino taluno di detti principi;

b) subordini l’acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;

c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti e delle condotte, dell’istituto del “gradimento” quale sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.

2. In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell’inizio della stagione sportiva, le società incorrono nella sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: euro 200.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 50.000 per violazioni in ambito di Serie C.

3. In caso di mancata applicazione dell’istituto del “gradimento” previsto dallo stesso codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, le società incorrono nella sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 5.000 per violazioni in ambito di Serie C.

4. Le società devono individuare al loro interno un soggetto responsabile per la adozione e la applicazione del codice di regolamentazione della cessione dei titolidi accesso alle manifestazioni calcistiche, il quale, a richiesta, pone gli atti a disposizione della Procura federale.

FINALITA’

Il presente Codice è volto a regolare i comportamenti che il tifoso/utente dello stadio è tenuto ad osservare per la corretta cessione del titolo di accesso e la permanenza all’interno dello Stadio ove si svolgono le Gare e, quindi, il comportamento che i tifosi sono tenuti ad osservare sugli spalti in occasione dell’evento sportivo, verso la squadra e le tifoserie avversarie, nonché il comportamento che ciascun tifoso è tenuto ad osservare all’interno del centro sportivo ove si svolgono gli allenamenti e gli incontri amichevoli. 
Ai fini della regolamentazione oggetto del presente Codice saranno tenuti in considerazione i comportamenti che i tifosi pongono in essere all’interno del centro sportivo in uso alla Società sportiva ove la stessa svolge allenamenti ed incontri amichevoli a seguito della acquisizione degli abbonamenti, nonché dei titoli di accesso allo stadio.

DEFINIZIONI

Società Sportiva: si intende la società Calcio Padova SpA

Stadio/Centro Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dello stadio Euganeo di Padova, compresa l’area riservata esterna e il centro sportivo “Memo Geremia” di via Gozzano ove la Società svolge allenamenti ed organizza incontri amichevoli con altre squadre.

Fidelity card: la carta di fedeltà nominativa con la quale la Società concede al tifoso di usufruire di servizi, benefit e sconti riservati al possessore della stessa carta;

Tifoso: il sostenitore della squadra della Società sportiva che partecipa ad eventi dalla stessa organizzati e che detiene il titolo di accesso allo Stadio per l’evento sportivo, nonché il possessore della fidelity card;

Gradimento: valutazione che la Società Sportiva ha titolo di effettuare nei confronti del tifoso in ottemperanza al Protocollo del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2017 (cfr Allegato B).

PREMESSE

La Società Calcio Padova ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calciononché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi. (Statuto della Società Calcio Padova, art. 3)

Società e tifosi riconoscono e promuovono l’attività sportiva come elemento fondamentale per la maturazione e la crescita dei giovani e per il benessere psicofisico delle persone di ogni età.

Il Calcio Padova e la sua tifoseria riconoscono inoltre che lo sport è portatore di valori morali, culturali, educativi e sociali, nonché promotore dei processi di inclusione sociale ed integrazione popolare. Gli stessi, rispettano e si fanno portatori dei principi di lealtà sportiva, di correttezza e di condivisione e rifiutano ogni forma di violenza, di discriminazione e di propaganda ideologica. Dirigenti, tesserati e tifosi biancoscudati si fanno portatori di questi valori anche al di fuori del contesto-stadio, in occasione degli allenamenti della prima squadra e delle giovanili e in tutte le altre occasioni di socialità legate al Calcio Padova.

Il Calcio Padova è i suoi tifosi combattono il match fixing e per tanto si astengono dal mettere in atto comportamenti volti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive.

Società e tifosi sono altresì impegnati nello sviluppo e nell’accrescimento della tifoseria biancoscudata e si adoperano per la divulgazione della storia e della tradizione del Calcio Padova.

Ai tifosi biancoscudati va riconosciuto il ruolo di ambasciatori della cultura e della tradizione calcistiche della nostra città quando sono in trasferta. Essi pertanto hanno diritto ad esprimere nei modi consentiti la loro “padovanità”, astenendosi da comportamenti violenti nei confronti dei tifosi e dei tesserati avversari e utilizzando un linguaggio che non contenga minacce, intimidazioni, espressione di discriminazione razziale.

Alla luce di tali premesse che costituiscono parte integrante del presente Codice, il Tifoso si impegna a rispettare tali valori e le regole di seguito previste.

1. L’acquisto del titolo di accesso, nonché dell’abbonamento, così come il rilascio della fidelity card è subordinato alla accettazione da parte dell’utente dell’impianto sportivo – così come del centro sportivo – del presente codice di regolamentazione del comportamento del tifoso. Con l’acquisto del titolo d’accesso, infatti, il Tifoso si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del “Regolamento d’uso” dell’impianto sportivo (cfr Allegato A), nonché ad accettare il presente “Codice di regolamentazione per lacessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, reperibile per sul sito internet ufficiale del Calcio Padova (www.padovacalcio.it) e per estratto presso tutti i botteghini ed i varchi di accesso all’impianto sportivo.

2. Al momento dell’acquisto del biglietto nonché alla sottoscrizione dei moduli dalla fidelity card, il Tifoso autorizza espressamente la società di ticketing e, quindi, la Società Sportiva al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all’utilizzo di essi, anche per finalità di sicurezza e ordine pubblico secondo le normative tempo per tempo vigenti.

3. Oltre ad osservare pedissequamente quanto indicato nel Regolamento d’uso dello Stadio, il Tifoso acquistando il titolo di accesso all’impianto sportivo, nonché sottoscrivendo le condizioni per il rilascio della fidelity card dichiara di esser consapevole ed accettare che:

a. Nell’impianto sportivo “Stadio Euganeo” di Padova e all’interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra, si accede solo ed unicamente per tifare per la propria squadra, senza, mettere in atto cori, espressioni o atteggiamenti di discriminazione razziale, etnica, territoriale, religiosa o contro le forze dell’ordine, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport, i suoi valori e la passione della gara, assieme alla tifoseria della squadra avversaria;

b. Nell’impianto sportivo “Stadio Euganeo” di Padova e all’interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra si accede solo ed unicamente alle condizioni previste dalla Società Sportiva Calcio Padova e con l’osservanza delle medesime disposizioni di cui al regolamento d’uso dello stadio, si accede durante le gare, gli allenamenti, e le partite amichevoli per sostenere gli atleti della propria squadra senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport ed i suoi valori. E’ pertanto rifiutata ogni forma di violenza, discriminazione e comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità.

c. I Tifosi che acquistano o intendano acquistare il biglietto per gli eventi sportivi della propria squadra, o che comunque, accedano allo stadio/centro sportivo durante gli allenamenti, si impegnano a tenere un comportamento eticamente orientato evitando, quindi, qualsivoglia offesa, minaccia o atteggiamento/ esternazione discriminatoria della razza, etnia, territorio o religione e/o che istighi alla violenza in ogni sua espressione.

d. I Tifosi sono tenuti a rispettare, nell’esprimere il proprio tifo, il diritto degli altri tifosi biancoscudati a godere dello spettacolo della partita, senza impedirne la visuale e senza mettere in pericolo l’incolumità degli altri fruitori dello spettacolo sportivo.e. I Tifosi sono tenuti a rispettare il personale di sicurezza e gli stewards presenti all’interno dell’impianto sportivo e di impegnano ad osservare le indicazioni da questi impartite.f. I Tifosi, anche organizzati in gruppi, partecipano all’evento sportivo promuovendo il fair supporter.

4. La Società Sportiva che, in occasione della gara, durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione dei Tifosi, o durante gli incontri amichevoli, ravvisi comportamenti dei tifosi posti in essere in violazione del presente Regolamento di Comportamento del Tifoso e del Regolamento d’uso dello Stadio, è tenuta ad applicare quanto espressamente contenuto nell’Allegato B (definizione e applicazione dell’istituto del Gradimento).

(Allegato A) REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO

REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO

Il presente regolamento è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, art. 1 e 1- septies.Il Regolamento d’uso dello Stadio e di Comportamento del tifoso è volto a regolare l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo ove si svolge la gara, nonché il comportamento sugli spalti.Definizioni:Società Sportiva: si intende la società Calcio Padova SpAStadio/Impianto Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell’impianto di proprietà del Comune di Padova e in uso alla Società Sportiva, compresa l’area riservata esterna (ove presente).Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare del biglietto si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del “regolamento d’uso” dell’impianto sportivo, reperibile per intero sul sito internet ufficiale di Calcio Padova (www.padovacalcio.it) e per estratto presso tutti i varchi di accesso all’impianto sportivo.

NORME COMPORTAMENTALI

1. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro da parte del Prefetto della Provincia competente.

2. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

3. Si ricorda che lo spettatore, in particolare, è tenuto a rispettare e seguire le seguenti norme comportamentali, divieti ed avvertenze.

4. Il titolo di accesso allo Stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento, attraverso la società di ticketing in appoggio al Calcio Padova. Per informazioni, www.ticketone.it.

5. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso.

6. Il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione e all’uscita dall’impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento.

7. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società Sportiva.

8. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l’acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulla persone e/ o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione.

9. La modalità di accesso dei tifosi diversamente abili sono stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento (cfr Allegato C), e comunque l’accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative.

10.La Società Sportiva, oltre ad espellere dall’impianto chiunque non rispetti il Regolamento d’uso, si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso all’impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti.

DIVIETI

1. Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa oaltre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;

2. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;

3. Arrampicarsi sulle strutture dell’impianto;

4. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e 
servizi dell’impianto;

5. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o 
imbrattante e droghe;

6. Introdurre bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga in particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;

7. Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile;

8. Introdurre o detenere pietre, coltelli, bottiglie, contenitori di vetro, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;

9. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;

10. Introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;

11. Introdurre, distribuire ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, volantini, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società sportiva e dovranno essere rimossi al temine della manifestazione;

12. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;

13.Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

14. Fumare in tutte le zone dello stadio (salvo le zone indicate “Posto Fumo”);

15. Introdurre animali di qualsiasi genere;

16. Introdurre ombrelli ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e privi di 
puntali;

17. Introdurre videocamere e macchine fotografiche tipo reflex;

AVVERTENZE

Si ricorda che costituisce reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.

L’eventuale condanna per uno dei reati sotto elencati comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi:

1. Violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;

2. Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni sportive;

3. Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;

4. Turbativa di manifestazioni sportive.

CASI DI ESPULSIONE DALL’IMPIANTO SPORTIVO

Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, e/o discriminanti in senso razziale, etnico od in ambito religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell’impianto sportivo, produca danneggiamenti a quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d’ingresso, detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo, esponga striscioni non autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente “regolamento d’uso”, acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel regolamento d’uso dell’impianto sportivo potrà essere espulso dall’impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall’Autorità competente, anche a seguito delle segnalazioni del personale addetto alla vigilanza e dagli steward.

VIDEO SORVEGLIANZA e TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’impianto sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video, posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30.6.2003 n.196 e dal D.M. 06/06/2005.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. La registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica, conformemente all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La società organizzatrice della manifestazione calcistica è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall’evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno 6 Giugno 05; a tal fine si comunica il Responsabile del trattamento è il gestore dell’impianto TV-CC il cui nominativo è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).

 

(Allegato B) DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DEL GRADIMENTO

Visti, l’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva; l’articolo 27 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, approvato in data 11 giugno 2019.

è adottato il presente “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” (di seguito: Codice), che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1

Definizione

L’“istituto del gradimento” (di seguito: Gradimento) è uno strumento di natura strettamente privatistica. Nell’esercizio di quanto precede, la Società Sportiva Calcio Padova ha la piena facoltà di non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l’efficacia se già venduto, nei confronti di persone che risultino “non gradite” ai sensi di quanto previsto dal presente Codice.

Il Gradimento può applicarsi non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso o programmi di fidelizzazione.

Art.2

Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico (di seguito: Evento), a prescindere dal luogo e dal momento in cui intervengono.

Ai fini del presente Codice, si considera Evento ogni iniziativa aperta al pubblico organizzata dalla società sportiva, non necessariamente coincidente, pertanto, con le sole gare ufficiali.

Il Gradimento può essere esercitato in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché a tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino/concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, il personale di servizio, le istituzioni e/o la società civile.

Possono altresì essere oggetto di intervento tutte quelle azioni che causino penalizzazioni amministrative alla Società Sportiva o arrechino comunque nocumento agli interessi e/o all’immagine della Società stessa (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione non autorizzata di immagini in violazione di diritti di copyright o di diritti comunque licenziati, o la divulgazione di dati e informazioni statistiche a scopo di betting).

Art.3

Condizioni

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

È ammessa, da parte della persona dichiarata “non gradita”, la cessione a terzi del titolo già acquistato, ove i beneficiari abbiano i requisiti per usufruirne e tale cessione non sia espressamente vietata per gli Eventi in questione.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l’agevolazione non riguardi l’evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.

Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, il tifoso interessato incorra in un’altra condotta rilevante ai fini del presente Codice, si può dare corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.


Indipendentemente dal luogo in cui si manifesta la condotta rilevante, il Gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite che si svolgono presso lo stadio in cui la Società disputa le proprie gare interne, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4

Pubblicità

Il presente Codice è pubblicato, dal momento dell’adozione, sul sito web ufficiale della Società Sportiva www.padovacalcio.it, nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società Calcio Padova.

Art.5

Modalità di rilevazione delle condotte

I comportamenti rilevanti ai fini dell’esercizio del Gradimento possono essere rilevati dalla Società Sportiva attraverso:

– le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, dal Delegato alla Sicurezza, dal Dipartimento Supporter Liaison Officer e/o da altro personale della Società Sportiva;

– le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza;

– le immagini diffuse a mezzo dei social network, nel caso in cui sia possibile accertare l’identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;

– tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6

Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione della condotta rilevante ai fini del presente Codice i seguenti fattori:

1. il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un’evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;

2. la tipologia del bene giuridico “aggredito”;

3. il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;

4. il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno della Società Calcio Padova derivanti dalla condottasanzionata, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell’interessato;

5. il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero compartecipe.

I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni del regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti previsti (sanzionatori ed inibitori), avendo gli stessi diversa natura.

Art.7

Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto commesso, valutata secondo i criteri riportati all’art. 6.

Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni sportive.

Tramite apposita piattaforma informatica, la Società Calcio Padova provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing delle proprie partite interne, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vigente.

Art.8

Procedure

La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, viene comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all’emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di polizia, cui la Società Sportiva può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall’individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.

Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società Sportiva le proprie “giustificazioni”, per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l’istanza deve intendersi respinta.

Art.9

Minori

E’ possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva Calcio Padova, può essere accompagnato allo stadio da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10

Rapporti con altri procedimenti

L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/ civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.

(Allegato C) TUTELA DEI TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI

Il Calcio Padova è orgoglioso di essere accessibile a tutti i suoi sostenitori.

Per poter godere appieno dell’esperienza dello stadio, il club biancoscudato riconosce ai tifosi disabili che possono aver bisogno di assistenza la possibilità di accedere gratuitamente allo stadio e se la persona diversamente abile necessita di assistenza, la Società prevede l’ingresso gratuito anche per il suo accompagnatore.

Al fine di agevolare l’accesso gratuito allo stadio Euganeo per le persone diversamente abili (deambulanti e non deambulanti), ha previsto un servizio di prenotazione del biglietto per assistere gratuitamente alle gare casalinghe.

Tale servizio è riservato alle persone diversamente abili, il cui grado di invalidità sia del 100%, ed al loro accompagnatore qualora ne sia stato assegnato uno.

Presentazione documenti per ottenere l’ingresso gratuito per intera stagione

– Solo per la prima volta, previo contatto telefonico al numero 329/1058424, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, chiedendo di Riccardo Zanetto, si dovranno portare presso la sede del “Calcio Padova” (Stadio Euganeo ingresso C);

– copia del certificato attestante l’invalidità;

– copia del documento di identità del diversamente abile;

– copia del documento di identità dell’eventuale accompagnatore;

La documentazione presentata sarà ritenuta valida per tutta la stagione in corso.

Modalità di prenotazione per la singola partita

Per prenotare il proprio biglietto è necessario telefonare al n. 329/1058424 o inviare un’ e-mail all’indirizzo biglietteria@padovacalcio.it almeno tre giorni lavorativi prima del giorno della gara (di massima dal lunedì al giovedì) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15,30 alle 18.30.

Il giorno della partita sarà possibile ritirare la busta a nome della persona diversamente abile (previa presentazione di un documento di identità) presso il box accrediti, che si trova sul lato ovest dello stadio, ingresso C.