DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 28-29 Settembre 2015 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
""GARA GIANA E. –CUNEO DEL 18.9.2015 E RECLAMO SOCIETA’ CUNEO (Com. Uff. n. 28/DIV del 22.9.2015)
-Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali il reclamo della società Cuneo, in ordine alla regolarità della gara in oggetto,
o s s e r v a
- che dalla lettura degli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata sospesa al 42’del 2° tempo, a causa di un improvviso spegnimento delle torri dell’impianto d’illuminazione, per essere ripresa dopo circa 22 minuti;
- che la società Cuneo, nel ricorso in esame lamentando la violazione della disposizione di cui al punto 7 all.B) del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 (Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali) ha richiesto, a norma dell’art. 17 del C.G.S., in via principale di infliggere alla società Giana E. la sanzione della predita della gara con il punteggio di 0 a 3, in subordine di disporre l’annullamento e la ripetizione della gara;
- che le predette richieste dalla società ricorrente debbono ritenersi infondate per le seguenti motivazioni:
- il Com. Uff. n. 239/A della F.I.G.C. del 27.4.2015 non può essere considerato fonte normativa, ma esclusivamente determinazione dei Criteri Infrastrutturali necessari alla concessione della Licenza Nazionale, il cui potere inibitori o si esaurisce nel procedimento di rilascio della predetta licenza; pertanto il loro contenuto ha carattere meramente ordinatorio e non perentorio, e l’asserita violazione non può mai essere fonte di sanzioni quali quelle richieste dalla ricorrente;
- in ogni caso a norma della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio e della disposizione di cui all’art 60.delle N.O.I.F. nelle circostanze in esame la valutazione da parte del direttore di gara è insindacabile e quest’ultimo nella fattispecie ha anche applicato una regola fondamentale, anche se non scritta, che è quella del buonsenso.
– Tutto ciò premesso
d e l i b e r a
-di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Cuneo, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Giana E. 1- Cuneo 0).
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 1.500,00
CALCIO PADOVA S.P.A. Perché propri sostenitori in campo avverso intonavano cori offensivi verso le forze dell'ordine.
€ 750,00
MANTOVA FC SRL Perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FILOMENO FRANCESCO (AURORA PRO PATRIA 1919SRL) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MONTESANO ANDREA (GIANA ERMINIO S.R.L.)
AMMONIZIONE (III INFR)
NICCO GIANLUCA (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL)
DAVI GUIDO (BASSANO VIRTUS 55 ST SPA)
DINIZ PAIXAO MARCUS PLINIO (CALCIO PADOVA S.P.A.)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO S.R.L.)
POLENGHI TIZIANO (GIANA ERMINIO S.R.L.)
BALDASSIN LUCA (LUMEZZANE S.P.A.)
ALESSANDRO DANILO (PRO PIACENZA 1919 S.R.L.)
ASPAS JUNCAL JONATAN (PRO PIACENZA 1919 S.R.L.)
AMMONIZIONE (II INFR)
REGNO RICCARDO (AURORA PRO PATRIA 1919SRL)
MINESSO MATTIA (CITTADELLA S.R.L.)
BONOMO GARCIA LUCIANO AUGUSTI (CUNEO 1905 S.R.L.)
BRACALETTI ANDREA (FERALPISALO S.R.L.)
LEONARDUZZI OMAR (FERALPISALO S.R.L.)
FURLAN ALESSANDRO (FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL)
DI SANTANTONIO ENZO (MANTOVA FC SRL)
MALOMO ALESSANDRO (PAVIA S.R.L.)
STRIZZOLO LUCA (PORDENONE CALCIO S.R.L.)
CARRUS DAVIDE (PRO PIACENZA 1919 S.R.L.)
MAIETTI MARVIN (PRO PIACENZA 1919 S.R.L.)
AMMONIZIONE (I INFR)
BOCALON RICCARDO (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL)
MARRAS MANUEL (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL)
TAINO MARCO (AURORA PRO PATRIA 1919SRL)
CUNICO MARCO (CALCIO PADOVA S.P.A.)
MEDINA DA SILVA FABIANO (CALCIO PADOVA S.P.A.)
BENEDETTI AMEDEO (CITTADELLA S.R.L.)
CORRADI MATTIA (CUNEO 1905 S.R.L.)
GORZEGNO MARCO (CUNEO 1905 S.R.L.)
ROMERO NICCOLO (FERALPISALO S.R.L.)
SETTEMBRINI ANDREA (FERALPISALO S.R.L.)
TAGLIANI MASSIMILIANO (FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL)
NOSSA DEVIS (LUMEZZANE S.P.A.)
RUSSU MARCO (LUMEZZANE S.P.A.)
SCROSTA EDOARDO (MANTOVA FC SRL)
BIASI DARIO (PAVIA S.R.L.)
LACAMERA GIOVANNI (PAVIA S.R.L.)
MARCHI MATTIA (PAVIA S.R.L.)
SABATO ROCCO (PAVIA S.R.L.)
DE CENCO CAIO (PORDENONE CALCIO S.R.L.)
MALGRATI ANDREA (RENATE S.R.L.)
VALOTTI MARCO (RENATE S.R.L.)
IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Not. Pasquale Marino
“”
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso Miele